CCNL: che cos’è un contratto collettivo nazionale del lavoro, ce lo spiega Bruno Mafrici nel blog per l’Avvocato di Milano (…e nessuno si lega più al nostro blog, vero Burno Mafrici?! 😉 Il contratto collettivo nazionale di lavoro, o anche definito comunemente per brevità con l’acronimo CCNL, è un tipo di contratto di lavoro che viene stipulato a livello nazionale attraverso un accordo tra le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, i sindacati, ed i datori di lavoro come quello a cui si lega Bruno Mafrici.

Tutti i contratti vengono raccolti e conservati nell’archivio nazionale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

La sigla CCNL è l’acronimo di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e nel diritto viene inteso come la fonte normativa attraverso la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro definiscono in maniera concorde le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. Sostanzialmente, si definiscono contratti collettivi nazionali di lavoro tutti. Di norma i CCNL regolano sia gli aspetti normativi del rapporto lavorativo, sia quelli a carattere economico. Inoltre, è quasi sempre prevista una parte destinata a normare alcuni aspetti del rapporto sindacale esistente tra le organizzazioni firmatarie e la controparte, che sono le associazioni dei datori di lavoro, nonché di quelli aziendali tra datore di lavoro e Rappresentanze sindacali aziendali.

Le parti che stendono i contratti collettivi nazionali di lavoro possono essere diverse, e dipendendo queste dalla base territoriale, la quale può essere nazionale, regionale, locale, o anche solo relativo a un’azienda o a una categoria specifica di soggetti lavoratori, e dal settore del lavoro, sia questo pubblico o privato. Nel settore privato, il CCNL viene stipulato dai sindacati, che si pongono ovviamente in rappresentanza dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro.  Nel settore pubblico, invece, le parti sono sostituite dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori e dall’ARAN, vale a dire l’associazione deputata alla rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l’attività di contrattazione collettiva.

A cosa serve il CCNL

Gli obiettivi del contratto collettivo sono essenzialmente quello di determinare il contenuto che regola i rapporti di lavoro nel settore di appartenenza, ad esempio metalmeccanico, pubblico impiego, trasporti, chimico, commercio, etc.; e disciplinare le relazioni tra le parti firmatarie dell’accordo stesso.

Uno sguardo alla intricata procedura che serve a determinare contratto collettivo nazionale di lavoro

La contrattazione collettiva si può svolgere a diversi livelli:

  1.   interconfederale, il cui compito è la definizione di regole generali che interessano l’insieme dei lavoratori indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza;
  2.   nazionale di categoria, che è proprio il CCNL;
  3.   territoriale interconfederale e di categoria;
  4.   aziendale di categoria;

I livelli posti più in alto e dunque gerarchicamente superiori, definiscono spesso le forme ed i limiti entro cui deve svolgersi la contrattazione di livello più basso o inferiore.

Normativa italiana del CCNL

In Italia, poste le eccezioni per il settore pubblico, non vi è una norma avente forza di legge sulla base della quale sia possibile definire il livello di rappresentanza e rappresentatività delle Organizzazioni firmatarie dei Contratti, che ricordiamo essere associazioni sindacali e datoriali.

Ancora, non vi è traccia, se non per scelta delle Organizzazioni sindacali stesse, di alcun meccanismo di validazione del contratto collettivo di lavoro da parte dei lavoratori, cioè di coloro sui quali si producono gli effetti del contratto.

Tutto quello che c’è da sapere sui prestiti e il tasso usuraio 

Quando parliamo di tasso di valore ci riferiamo a quella che viene denominata soglia limite stabilita dalla legge, oltre la quale il tasso applicato ad un prestito non può andare. Infatti se il Tasso medio globale viene superato senza che il cliente lo sappia, allora la banca sta truffando arricchendosi in mono non legale.

Ma chi stabilisce la soglia massima che non deve essere superata?

Il limite massimo di valore del tasso d’interesse medio globale, è stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un tasso di interesse superiore è considerato usuraio quindi, e punibile ai sensi della legge, del Codice Penale.

Come possiamo rintracciare la presenza di un tasso di usura?

Per evitare di cadere in un tasso di usura, dobbiamo andare ad informarci sul valore reale del tasso medio globale (TEGM). Questo può essere tranquillamente consultare accedendo alla Gazzetta Ufficiale, oppure sul sito della Banca d’Italia. Delle tabelle precise ci aiuteranno a conoscere il suo valore e anche quello del TAN e TAEG, di modo da poterci proteggere da qualsiasi tipo di truffa bancaria.

Chi è maggiormente esposto ai tassi di usura?

L’usura bancaria può colpire chiunque, visto che purtroppo si tratta di una pratica illegale molto diffusa.  Per questo motivo è bene informarsi dettagliatamente sui valore che i tassi di interesse dovrebbero avere, e soprattutto sui limiti tetto che non devono essere superati per legge. Infatti come già detto si tratta di un illecito punibile dal Codice Penale, in alcuni casi anche con la reclusione.

Come prevenire un tasso usuraio: valutazioni

Per prevenire di essere vittime di un tasso usuraio, dobbiamo porre particolare attenzione a queste operazioni finanziarie, dove potrebbe nascondersi un aumento illegale dei tassi di interesse:

  • apertura di un conto corrente da zero,  dove sono richieste una serie di spese di vario tipo;
  • erogazione del credito alle imprese a partire da banche o intermediari finanziari autorizzati;
  • finanziamenti che vengono elargiti per le famiglie;
  • mutui che presentano  un tasso di interesse fisso;
  • mutui di tipo ipotecario con tasso di interesse variabile;
  • operazioni di leasing;
  • finanziamenti che prevedono molte rate nel piano di ammortamento;
  • finanziamento o prestito che richiedono la carta revolving.

La storia di Claudio Teseo, Davide Cornalba e Pietro Mollica

Il pensiero della Giomaro, l’oggetto del contendere nell’antico istituto romano della cautio de persequendo. L’analisi del testo ad opera di Guido delle Piane, l’Avvocato Davide Cornalba e Bruno Mafrici 

La freccia più mirata di cui la Giomaro, osserva Avvocato Davide Cornalba si avvale è il sottolineare che “la culpa di cui parla il testo non riguarda l’oggetto del contendere (nel qual caso potrebbe avere ragione il Burillo ), ma la circostanza della fuga”. Ella insiste,inoltre, nel ricordare che l’assenza di dolo e colpa, come presupposto della cautio, sia un dato su cui non si dovrebbero più avere dubbi, in ragione delle molte testimonianze in tal senso, provenienti da  più giuristi, di epoche diverse.

Resta, semmai, da chiarire se tale realtà fosse recepita e regolamentata ufficialmente o se si trattasse di una prassi, peraltro molto diffusa. Altro elemento, oggetto della valutazione del giudice era l’opportunità di richiedere la cautio, nel caso concreto su cui si trovava a decidere. Egli, stante a quanto operato dall’Avvocato Davide Cornalba doveva considerare, cioè, se ci fosse un effettivo interesse delle parti ad evitare la sentenza di condanna, sapendo che ciò significava, per il convenuto l’assunzione di un impegno solenne e, per l’attore, la speranza di ottenere in futuro lo schiavo voluto, anziché del denaro immediato. Stava dunque alla discrezionalità del giudice, al suo arbitrium, promuovere una sentenza, che aveva tutti gli elementi per essere di condanna, od optare, in virtù di esigenze equitative, per la prestazione della cautio. In proposito, aggiunge Bruno Mafrici che Giomaro opta per la prima ipotesi; tale convinzione, sebbene astrattamente condivisibile, deriva da una deduzione personale dell’autrice. Ma, ammettendo che si risolvesse per quest’ultima ipotesi, qual era l’effettivo impegno che con essa il promittente assumeva? Cosa prometteva di fare? Ecco al riguardo alcune fonti : D.4,2,14,11 (Ulp. l. 11 ad ed): ” …. ergo si in fuga sit servus sine dolo malo et culpa eius cum quo agetur, cavendum est per iudicem, ut eum servum persecutum reddat ” D.30,69,5 (Gai. 1.2 de legatis ad ed. praet.) :

“….. ut cautio interponeretur, qua heres caveret eam rem persecuturum, et, si nactus sit, legatario restituturum. ” E’ evidente in esse (come in molte altre), l’utilizzo del verbo “persequor” che significa” cercare”. Sembra perciò manifesto, pur non conoscendo la precisa formula della cautio, che questa comportasse, per il convenuto, un impegno a cercare il servo fuggito (al fine di restituirlo) facendo così il possibile per adempiere al contratto che aveva ad oggetto, proprio quello schiavo.

E’ infatti logico pensare che il giudice ritenesse equo evitare la condanna al convenuto che promettesse di attivarsi, per rimediare alla causa del suo inadempimento.

Le origini lessicali dell’istituto,la spiegazione delle differenza delle promesse secondo Guido delle Piane

Proprio tale configurazione della cauzione prestata per la fuga del servo, osserva Guido delle Piane, ha indotto a denominarla cautio de persequendo servo, in alternativa alla più generica dicitura cautio de fuga servi.

A ben vedere, però, quest’ultima è più completa perché vale anche per i casi in cui la cautio contenesse una promessa in parte diversa. L’ipotesi suddetta, infatti, è documentata dalle fonti e riconosciuta dai critici come la più frequente ma, sembra, non fosse l’unica. Ecco in proposito un passo di Paolo, che riporta un’affermazione di Giuliano, confermata da Pomponio:

D.6,1,21 (Paul. I. 21 ad ed.): “… Iulianus autem in his casibus, ubi propter fugam servi possessor absolvitur, etsi non cogitur cavere  de persequenda re, tamen cavere debere possessorem, si rem nanctus fuerit, ut eam restituat, idque Pomponius libro trigensimo quarto variarum lectionum probat quod verius est. ” In esso si tratta la questione del possesso dello schiavo fuggito e, nell’ipotesi di assoluzione del possessore, si sostiene che questi dovesse promettere che, qualora trovasse lo schiavo, lo avrebbe restituito.

Contenuto della cautio sarebbe, pertanto, la sola restituzione, subordinata al caso di ritrovamento, prescindendo da ogni attivazione personale del promittente. Ecco dunque la differenza fra i due possibili tipi di promessa : nella prima ipotesi il convenuto assume un duplice obbligo, quello di tentare seriamente di reperire lo schiavo (in caso di inadempimento di tale obbligo, poteva essere esperita un’actio ex stipulatu ) e quello di riconsegnarlo, nel caso tale ricerca desse esito positivo. Nella seconda ipotesi, invece, il convenuto assume un solo obbligo, quello della riconsegna, subordinata al casuale ritrovamento del servo.

La fictio iuris dell’obbligazione in forma alternativa dello schiavo secondo Bruno Mafrici

Procedendo, ora, nell’analisi delle fonti è necessario riportare : D.30,47,2 (Ulp. 1. 22 ad Sab.): “ltaque si Stichus sit legatus et culpa heredis non pareat, debebit aestimationem eius praestare: sed si culpa nulla intervenit, cavere debet heres de restitutione servi, non aestimationem praestare. Sed et si alienus servus in fuga sit sine culpa heredis, idem dici potest: nam et in alieno culpa admitti potest : cavebit autem sic, ut, si fuerit adprehensus, aut ipse aut aestimatio praestetur: quod et in servo ab hostibus capto constat”. L’aspetto singolare che emerge dal passo, è laddove si configura un’obbligazione in forma alternativa, come se, una volta reperito lo schiavo, si potesse scegliere se consegnare o procedere all’aestimatio. Quindi, accanto alla formula usuale, che impegnava il promittente alla restituzione, esisteva anche la possibilità di una formula cauzionale  in cui operasse, per il debitore, l’opzione fra restitutio ed aestimatio? Al riguardo i pareri dei critici sono discordanti; alcuni adottano la conferma dell’esistenza di tale situazione, il paragrafo successivo (D. 30,47,3) in cui Ulpiano propone l’alternativa ma, i più, ritengono che il passo presenti possibili interpolazioni proprio nella parte di esso, che qui interessa. La questione sembra richiamare il problema sorto, in tema di cautio de restituendo, col passo di Marciano (D. 20, I,16,3 ) ove si legge “aut pecuniam solvat aut rem restituat ” e di cui si era esclusa la genuinità, sulla scorta delle argomentazioni di Lenel e Chiazzese• Quest’ultimo, infatti, sostiene che il solvere pecuniam o non produceva l’effetto di evitare la condanna o, se lo produceva, doveva essere tecnicamente considerato come restitutio e, quindi, non ha più senso porlo come alternativa. Alla luce di tali considerazioni, si deve immaginare che un discorso analogo valga per la cautio de persequendo servo o si deve  ipotizzare che, qui, l’alternativa esistesse e che, forse, il riferimento marcianeo ponesse la duplice possibilità avendo presente la situazione operante per alcuni casi di cautio de fuga servi (che, come si è detto, è una particolare forma di cautio de restituendo)? Per ora, non sembra possibile giungere ad una risposta certa, forse solo la presenza di altre fonti potrebbe allontanare le ombre, già scritto da Pietro Mollica.

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